Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.
(Organigramma)
Funzioni
Le funzioni del Dipartimento sono previste dal DM di organizzazione 29 ottobre 2001. In particolare, il Dipartimento assicura al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente:
- alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché al sistema delle autonomie;
- allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, anche in considerazione delle proposte in tali materie elaborate da organi parlamentari e governativi, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti e quelli dell’Unione europea;
- all’approfondimento delle possibili modalità di conferimento di compiti e di devoluzione di funzioni al sistema delle autonomie, anche con riferimento alle esperienze costituzionali degli altri ordinamenti;
- alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali nelle materie di competenza;
- alla cura delle relazioni con il pubblico e delle attività di comunicazione istituzionale.
Il Dipartimento provvede, in particolare, all’organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell’ambito delle attività del Dipartimento stesso. Il Dipartimento provvede, inoltre, all’amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale, nonché allo svolgimento dei compiti strumentali all’esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro.
Il DPCM 13 giugno 2008 (G.U. 27 giugno 2008 n. 149), di delega di funzioni al Ministro per le riforme per il federalismo, stabilisce che quest’ultimo si avvalga del Dipartimento per l'esercizio delle proprie funzioni. Tra le finalità che persegue si segnala l'attuazione:
- dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni a statuto ordinario;
- dell’articolo 118 della Costituzione, relativo al conferimento di funzioni amministrative (e connesso trasferimento di beni e risorse per l’esercizio di tali funzioni);
- dell’articolo 119 della Costituzione, in ordine al federalismo fiscale.
Struttura e organizzazione
Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l’attività delle strutture di livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Il capo del Dipartimento, che può avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.
In caso di impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica. In caso di assenza, il capo del Dipartimento può attribuire l’esercizio delle funzioni vicarie al suddetto dirigente di prima fascia o, in mancanza, al dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.
Per quanto riguarda l’organizzazione, il Dipartimento si articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato “Ufficio per gli affari amministrativi, gli studi e le relazioni esterne” (Ufficio ASRE). L’incarico di direzione dell’Ufficio ASRE è conferito ad un dirigente ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente dipendente dal capo del Dipartimento. L’Ufficio ASRE coordina le attività di studio delle riforme istituzionali ed elettorali, cura le relazioni con l’esterno e sovrintende agli affari generali ed amministrativi. L’ufficio si articola a sua volta in servizi di livello dirigenziale, il cui incarico di direzione è conferito a dirigenti secondo il medesimo articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Compiti dell’ufficio, e dunque anche dei servizi, sono quelli di provvedere: all’analisi comparata delle problematiche istituzionali ed elettorali; alla valutazione e monitoraggio dei progetti e dei processi di riforma istituzionale ed elettorale; all’esame delle iniziative normative e del loro impatto sull’ordinamento; alla cura dei rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e con quelli dell’Unione europea, seguendo in particolare l’esame parlamentare e l’iter in sede comunitaria delle iniziative di interesse; alla cura dei rapporti con gli organismi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali; alla cura delle relazioni con il pubblico e delle attività di comunicazione istituzionale; all’amministrazione degli affari generali e contabili; alla gestione del personale; allo svolgimento dei compiti strumentali all’esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro.