Il Dipartimento per le riforme istituzionali
assicura al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro
delegato il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla
elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare
agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla
rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle
autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed
elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative
con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del
programma di Governo.
Organigramma
Funzioni
Le funzioni del Dipartimento sono previste dal DM di
organizzazione 29 ottobre 2001. In particolare, il Dipartimento
assicura al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo
e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni allo stesso
Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente:
- alle riforme istituzionali ed elettorali, con
riferimento in particolare agli organi costituzionali o di rilievo
costituzionale dello Stato e alla rappresentanza italiana nel
Parlamento europeo, nonché al sistema delle autonomie;
- allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali
ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, anche in
considerazione delle proposte in tali materie elaborate da organi
parlamentari e governativi, curando a tal fine i rapporti con le
sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e
regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali
competenti e quelli dell'Unione europea;
- all'approfondimento delle possibili modalità di
conferimento di compiti e di devoluzione di funzioni al sistema
delle autonomie, anche con riferimento alle esperienze
costituzionali degli altri ordinamenti;
- alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento
delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali nelle
materie di competenza;
- alla cura delle relazioni con il pubblico e delle
attività di comunicazione istituzionale.
Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione
delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro
collegiali operanti nell'ambito delle attività del Dipartimento
stesso. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione
degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al
personale, nonché allo svolgimento dei compiti strumentali
all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata
al Ministro.
Il DPCM 13 giugno
2008 (G.U. 27 giugno 2008 n. 149), di delega di funzioni
al Ministro per le riforme per il federalismo, stabilisce che
quest'ultimo si avvalga del Dipartimento per l'esercizio delle
proprie funzioni. Tra le finalità che persegue si segnala
l'attuazione:
- dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
concernente forme e condizioni particolari di autonomia per le
regioni a statuto ordinario;
- dell'articolo 118 della Costituzione, relativo al
conferimento di funzioni amministrative (e connesso trasferimento
di beni e risorse per l'esercizio di tali funzioni);
- dell'articolo 119 della Costituzione, in ordine al
federalismo fiscale.
Struttura e organizzazione
Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del
Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati
raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro,
coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale e ne
assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
Il capo del Dipartimento, che può avvalersi di una propria
segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli
altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di
coordinamento con il segretariato generale.
In caso di impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni
vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile
dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o,
in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.
In caso di assenza, il capo del Dipartimento può attribuire
l'esercizio delle funzioni vicarie al suddetto dirigente di prima
fascia o, in mancanza, al dirigente con maggiore anzianità nella
qualifica.
Per quanto riguarda l'organizzazione, il Dipartimento si
articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato
"Ufficio per gli affari amministrativi, gli studi e le relazioni
esterne" (Ufficio ASRE). L'incarico di direzione dell'Ufficio
ASRE è conferito ad un dirigente ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente dipendente
dal capo del Dipartimento. L'Ufficio ASRE coordina le attività di
studio delle riforme istituzionali ed elettorali, cura le relazioni
con l'esterno e sovrintende agli affari generali ed amministrativi.
L'ufficio si articola a sua volta in servizi di livello
dirigenziale, il cui incarico di direzione è conferito a dirigenti
secondo il medesimo articolo 19 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Compiti dell'ufficio, e dunque anche dei servizi,
sono quelli di provvedere: all'analisi comparata delle
problematiche istituzionali ed elettorali; alla valutazione e
monitoraggio dei progetti e dei processi di riforma istituzionale
ed elettorale; all'esame delle iniziative normative e del loro
impatto sull'ordinamento; alla cura dei rapporti con le sedi
istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali,
nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e con
quelli dell'Unione europea, seguendo in particolare l'esame
parlamentare e l'iter in sede comunitaria delle iniziative di
interesse; alla cura dei rapporti con gli organismi di
coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti
territoriali; alla cura delle relazioni con il pubblico e delle
attività di comunicazione istituzionale; all'amministrazione degli
affari generali e contabili; alla gestione del personale; allo
svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra
funzione comunque attribuita o delegata al Ministro.